Con Circolare n° 9/2021, l’INPS ha reso note le fasce delle retribuzioni convenzionali orarie alle quali si commisurano i contributi dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, per l’anno 2021 ed ha confermato le medesime fasce pubblicate con la Circolare n. 17/2020.
Restano in vigore gli esoneri previsti dall’art. 120, commi 1 e 2, Legge n. 388/2000, con decorrenza 1° febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’art. 1, commi 361 e 362, Legge n. 266/2005, con decorrenza 1° gennaio 2006, come indicato nella Circolare Inps n. 19/2006.
Viene confermato, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’art. 2, comma 28, Legge n. 92/2012, e s.m., pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.